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Autore Discussione: Significato di alcuni termini avicoli per la legge  (Letto 12418 volte)
emanuele
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« inserito:: 16 Novembre 2009, 23:49:31 »

Questo è il significato che il consiglio delle comunità europee da a un gruppo di termini inerenti l'avicoltura.

1) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

2) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti al punto 1), destinate all'incubazione;

3) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia possono essere state nutrite;

4) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;

5) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

6) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e almeno entro 72 ore dal loro arrivo;

7) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario e immunitario, allevati in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità zooziologica;

Fico azienda: un impianto - che può includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;

9) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività:

a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

b)

stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

c)

stabilimento d'allevamento: lo stabilimento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;

d)

incubatorio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

10) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorità veterinaria e sotto la responsabilità della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli previsti dalla presente direttiva;

11) laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro, approvato dalla competente autorità veterinaria e incaricato, sotto la responsabilità della medesima, di effettuare i test diagnostici prescritti dalla presente direttiva;

12) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;

13) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;

14) focolaio: il focolaio secondo la definizione di cui alla direttiva 82/894/CEE;

15) zona infetta: per le malattie enumerate all'allegato V: una zona che comprende, in funzione della situazione epizootologica del focolaio, un territorio ben delimitato ovverosia una zona di protezione di almeno 3 km di raggio dal focolaio, inclusa a sua volta in una zona di sorveglianza di un raggio di almeno 10 km;

16) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;

17) macellazione sanitaria: operazione con la quale vengono distrutti, premunendosi di tutte le garanzie sanitarie opportune (tra cui la disinfezione), tutti i volatili e i prodotti infetti oppure sospetti d'infezione.
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